Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 146 del 28 gennaio 2000 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 2 febbraio 2000 (rep. n. 024150) rogata, dal dott. Tommaso Sussarellu, ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) - dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato di attribuire con regolamento allo Stato - e per esso al Ministero delle politiche agricole e forestali - il compito di provvedere ai controlli previsti dal regolamento CE 2815 del 1998 e di attribuire allo stesso Ministero il potere di fissare con decreto le relative modalita' di attuazione, e per il conseguente annullamento dell'art. 1, comma 3, del d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458, "Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286, serie generale, del 6 dicembre 1999, per violazione: dell'art. 116 della Costituzione; dell'art. 8, n. 21), dell'art. 9, n. 3), e dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione; del d.lgs. n. 266 del 1992; dei principi e regole costituzionali in materia di rapporti tra regolamenti statali e potesta' legislativa provinciale, nonche' di atti di indirizzo e coordinamento. Fatto e diritto Con il d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458, "Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva", sono state emanate, disposizioni definite, nella premessa dell'atto, di "coordinamento delle attivita' di controllo e di attuazione" del regolamento CE citato nel titolo dell'atto. A quel che appare dalla stessa premessa il regolamento e' stato emanato sulla base della nuova formulazione dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, e precisamente sulla base della abilitazione del Governo, recata dalla lett. a), di disciplinare con regolamento l'esecuzione non soltanto delle leggi e dei decreti legislativi, ma altresi' dei regolamenti comunitari. Si noti che, al contrario di quanto fa la successiva lett. b) dello stesso comma, che nel prevedere l'uso della fonte regolamentare per "l'attuazione e l'interpretazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio", espressamente ne eccettua "quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale", la lettera a) non si preoccupa dell'ipotesi, pure assai frequente che il regolamento comunitario si riferisca a materie di competenza regionale. Sembra pero' evidente alla ricorrente provincia che la circostanza che si versi in materia di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano non rimane certo senza conseguenze sulla estensione della potesta' regolamentare governativa: dovendosi applicare nel caso, a suo avviso, il medesimo criterio utilizzato in relazione alla attuazione regolamentare delle direttive comunitarie, quando essa sia possibile in base alla legge n. 86 del 1989, criteri approfonditi da parte di codesta ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 425 del 1999. Nel caso specifico del comma 3 dell'art. 1, invece, la disposizione regolamentare non solo non si attiene a tali limiti, ma reca un contenuto dispositivo che sarebbe costituzionalmente illegittimo, ove commisurato alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale di autonomia, e delle correlate norme di attuazione, anche se contenuto in una legge o in atto avente forza di legge. Di qui la necessaria richiesta di annullamento. Giova intanto precisare che non possono sussistere dubbi sulla titolarita' provinciale della materia. Si tratta, come reso esplicito del titolo del regolamento stesso, di "norme commerciali dell'olio di oliva" per essere precisi di regole concernenti le designazioni d'origine degli oli; dunque di una materia che presenta dei prolili di collegamento all'agricoltura e dei profili di collegamento al commercio. Ma e' agevole osservare che sotto entrambi i profili essa rientra nelle attribuzioni provinciali; per quanto riguarda l'agricoltura, in virtu' della potesta' primaria prevista dall'art. 8, n. 21), del d.P R. 31 agosto 1972, n. 670; per quanto riguarda il commercio in virtu' della potesta' concorrente prevista dallart. 9, n. 3), dello stesso atto. Per entrambe, vanno poi ricordati l'art. 16 per quanto concerne le potesta' amministrative, e le norme di attuazione dello statuto per quanto concerne la concreta attivazione e definizione delle predette attribuzioni. Il comma 3 dell'art. 1 del regolamento n. 458 del 1999, qui impugnato dispone che "ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 della commissione del 22 dicembre 1998, provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi anche dell'Agecontrol". Esso prevede altresi' che "con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma". In entrambi i suoi disposti il comma appare illegittimo ed invasivo delle attribuzioni costituzionali della ricorrente provincia. La prima disposizione in particolare, e' illegittima perche' attrae alla competenza del Ministero attribuzioni amministrative che spettano alla provincia stessa, in virtu' del combinato disposto delle disposizioni statutarie ed attuative sopra ricordate. Nessuna ragione puo' giustificare tale sottrazione di materia per funzioni che per definizione debbono svolgersi localmente. E' da ricordare, infatti, che l'art. 5 de1 regolamento comunitario n. 2815 espressamente prevede che il controllo sulle designazioni d'origine, di cui si tratta, venga effettuato dagli Stati membri "nelle imprese di condizionamento interessate" come e' ovvio, dato che solo in questo modo si puo' garantire la corrispondenza, tra l'altro, tra le designazioni di origine degli oli aquistati e quelle degli oli che escono dall'impresa. Merita appena di essere sottolineato che nessun argomento in favore della competenza statale puo' trarsi dalla circostanza che lo stesso art. 5 citato riporta il compito dei controlli agli Stati membri; e' ovvio, infatti, che tale disposizione non ha affatto il senso di imporre una particolare competenza statale nel diritto interno, ma solo il senso di fare riferimento, per l'individuazione in concreto dell'autorita' competente, al diritto interno dei singoli Stati membri, secondo i criteri interpretativi e i principi gia' stabiliti da codesta ecc.ma Corte costituzionale tra l'altro nella sentenza del 24 aprile 1996, n. 126 in un caso relativo alla circolazione dei prodotti di agricoltura biologica per molti aspetti simile al caso presente, e che pure vedeva impegnata quale parte anche la ricorrente provincia. D'altronde lo stesso regolamento ministeriale qui impugnato nella disposizione del comma 3 nelle altre disposizioni prevede, ed anzi presuppone, la competenza regionale e delle province autonome in materia. Infatti, l'art. 1, comma 1, detta norme integrative del regolamento comunitario in relazione al coordinamento, delle attivita' di controllo "sulle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva riconosciute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1", del regolamento comunitario. Spettando pacificamente alle regioni il riconoscimento delle imprese, la riserva allo stesso Ministero della attivita' di controllo risulta del tutto incongrua. Attribuendo al Ministero dalla politiche agricole e forestali funzioni di verifica in loco in materia di competenza provinciale la disposizione impugnata viola anche il divieto esplicito posto dall'art 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, secondo il quale "nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione". Nei termini esposti, la sottrazione di competenza fatta alla ricorrente provincia sarebbe costituzionalmente illegittima anche se fatta con atto legislativo (fonte alla quale infatti la citata norma di attuazione si riferisce); a maggiore ragione, essa e' arbitraria ed illegittima in quanto contenuta in un atto regolamentare, il quale puo' avere la sola funzione di rendere intanto possibile l'applicazione concreta della normativa comunitaria, ma non certo quella di ridefinire il riparto di compiti tra lo Stato e la provincia autonoma di Trento, come definito nella Costituzione e nello statuto. Solo quale corollario paradossale si noti che secondo la disposizione qui impugnata il Ministero dovrebbe valersi, i fini, della svolgimento dei controlli, dell'Agecontrol. Ma tale struttura risulta posta in liquidazione dal decreto legislativo n. 143 del 1997. Essere in liquidazione comporta la provvisoria sopravvivenza al fine di chiudere i rapporti pendenti, e sembra palese che non puo' una norma regolamentare attribuire compiti nuovi ad una struttura di cui il legislatore ha stabilito che continua ad esistere solo per definire le attivita' in atto. Ugualmente invasivo ed illegittimo risulta l'altro disposto del comma 3 dell'art. 1, ai sensi del quale, come detto "con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ... sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma". In primo luogo, e' chiaro che tale disposizione presuppone la competenza statale ai controlli, sopra contestata, sicche' venuta meno quella, viene necessariamente meno anche il potere ministeriale. In secondo luogo, ove riferito la competenza provinciale, un simile potere normativo ministeriale da un lato usurperebbe competenze normative proprie della ricorrente provincia autonoma e consistenti nella disciplina della propria attivita' amministrativa, dall'altro completamente esulerebbe dal sistema dei rapporti tra atti statali ed atti provinciali, quale disciplinato dallo Statuto e precisato dalle citate norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; non essendo ne' atto legislativo ne' altro atto comunque abilitato ad intervenire in tale sistema di rapporti, e non essendo in particolare neppure un atto di indirizzo e coordinamento (se lo fosse, mancherebbe comunque di fondamento legislativo, e sarebbe arbitrariamente sfidato alla competenza del singolo Ministro).