Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di
  Trento   in   persona   del  Presidente  della  Giunta  provinciale
  pro-tempore  Lorenzo  Dellai,  autorizzato  con deliberazione della
  Giunta   provinciale   n. 146   del   28  gennaio  2000  (all.  1),
  rappresentata  e  difesa  - come da procura speciale del 2 febbraio
  2000   (rep.  n. 024150)  rogata,  dal  dott.  Tommaso  Sussarellu,
  ufficiale  rogante della provincia stessa (all. 2) - dagli avvocati
  Giandomenico  Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio
  eletto  in  Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri
  n. 5;
    Contro   il   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  per  la
  dichiarazione   che   non  spetta  allo  Stato  di  attribuire  con
  regolamento  allo  Stato  - e per esso al Ministero delle politiche
  agricole  e  forestali  -  il  compito  di  provvedere ai controlli
  previsti  dal  regolamento  CE  2815  del 1998 e di attribuire allo
  stesso  Ministero  il  potere  di  fissare  con decreto le relative
  modalita'   di   attuazione,  e  per  il  conseguente  annullamento
  dell'art. 1,   comma   3,  del  d.P.R.  27  ottobre  1999,  n. 458,
  "Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  regolamento (CE)
  n. 2815/98  relativo  alle  norme  commerciali  dell'olio d'oliva",
  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 286, serie generale, del 6
  dicembre 1999, per violazione:
        dell'art. 116 della Costituzione;
        dell'art.  8,  n. 21), dell'art. 9, n. 3), e dell'art. 16 del
  d.P.R.   31   agosto  1972,  n. 670,  e  delle  relative  norme  di
  attuazione;
        del d.lgs. n. 266 del 1992;
        dei  principi  e regole costituzionali in materia di rapporti
  tra regolamenti statali e potesta' legislativa provinciale, nonche'
  di atti di indirizzo e coordinamento.

                           Fatto e diritto

    Con il d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458, "Regolamento recante norme
  di  attuazione  del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme
  commerciali  dell'olio  d'oliva",  sono state emanate, disposizioni
  definite,   nella   premessa  dell'atto,  di  "coordinamento  delle
  attivita'  di  controllo e di attuazione" del regolamento CE citato
  nel titolo dell'atto.
    A  quel  che appare dalla stessa premessa il regolamento e' stato
  emanato  sulla base della nuova formulazione dell'art. 17, comma 1,
  della  legge  n.  400  del  1988,  e  precisamente sulla base della
  abilitazione  del  Governo,  recata dalla lett. a), di disciplinare
  con regolamento l'esecuzione non soltanto delle leggi e dei decreti
  legislativi, ma altresi' dei regolamenti comunitari.
    Si  noti  che,  al  contrario di quanto fa la successiva lett. b)
  dello   stesso   comma,   che   nel  prevedere  l'uso  della  fonte
  regolamentare  per  "l'attuazione e l'interpretazione delle leggi e
  dei  decreti legislativi recanti norme di principio", espressamente
  ne  eccettua  "quelli  relativi a materie riservate alla competenza
  regionale", la lettera a) non si preoccupa dell'ipotesi, pure assai
  frequente  che il regolamento comunitario si riferisca a materie di
  competenza regionale.
    Sembra   pero'   evidente   alla   ricorrente  provincia  che  la
  circostanza  che  si versi in materia di competenza delle regioni o
  delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano non rimane certo
  senza  conseguenze  sulla  estensione  della potesta' regolamentare
  governativa:  dovendosi  applicare  nel  caso,  a  suo  avviso,  il
  medesimo   criterio   utilizzato   in   relazione  alla  attuazione
  regolamentare   delle   direttive   comunitarie,  quando  essa  sia
  possibile  in  base alla legge n. 86 del 1989, criteri approfonditi
  da  parte  di  codesta  ecc.ma  Corte costituzionale nella sentenza
  n. 425 del 1999.
    Nel   caso   specifico   del  comma  3  dell'art. 1,  invece,  la
  disposizione  regolamentare  non solo non si attiene a tali limiti,
  ma  reca  un  contenuto  dispositivo che sarebbe costituzionalmente
  illegittimo,  ove commisurato alle disposizioni della Costituzione,
  dello  Statuto  speciale  di  autonomia, e delle correlate norme di
  attuazione,  anche se contenuto in una legge o in atto avente forza
  di legge. Di qui la necessaria richiesta di annullamento.
    Giova  intanto  precisare  che non possono sussistere dubbi sulla
  titolarita'   provinciale  della  materia.  Si  tratta,  come  reso
  esplicito  del titolo del regolamento stesso, di "norme commerciali
  dell'olio  di  oliva"  per  essere precisi di regole concernenti le
  designazioni  d'origine  degli  oli;  dunque  di  una  materia  che
  presenta  dei prolili di collegamento all'agricoltura e dei profili
  di  collegamento  al  commercio.  Ma e' agevole osservare che sotto
  entrambi i profili essa rientra nelle attribuzioni provinciali; per
  quanto  riguarda  l'agricoltura,  in virtu' della potesta' primaria
  prevista  dall'art. 8,  n. 21),  del d.P R. 31 agosto 1972, n. 670;
  per   quanto   riguarda  il  commercio  in  virtu'  della  potesta'
  concorrente  prevista  dallart. 9,  n. 3),  dello  stesso atto. Per
  entrambe,  vanno  poi  ricordati  l'art.  16 per quanto concerne le
  potesta' amministrative, e le norme di attuazione dello statuto per
  quanto   concerne  la  concreta  attivazione  e  definizione  delle
  predette attribuzioni.
    Il  comma  3  dell'art. 1  del  regolamento  n. 458 del 1999, qui
  impugnato  dispone  che "ai controlli previsti dal regolamento (CE)
  n.  2815/98  della  commissione  del  22 dicembre 1998, provvede il
  Ministero  delle  politiche agricole e forestali, avvalendosi anche
  dell'Agecontrol".  Esso  prevede  altresi'  che  "con  decreto  del
  Ministro   delle   politiche   agricole  e  forestali,  sentita  la
  conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabilite le
  modalita' di attuazione del presente comma".
    In  entrambi  i  suoi  disposti  il  comma  appare illegittimo ed
  invasivo   delle   attribuzioni   costituzionali  della  ricorrente
  provincia.
    La  prima  disposizione  in  particolare,  e' illegittima perche'
  attrae  alla  competenza  del Ministero attribuzioni amministrative
  che  spettano  alla  provincia  stessa,  in  virtu'  del  combinato
  disposto   delle   disposizioni   statutarie   ed  attuative  sopra
  ricordate.
    Nessuna ragione puo' giustificare tale sottrazione di materia per
  funzioni che per definizione debbono svolgersi localmente.
    E'   da   ricordare,   infatti,  che  l'art.  5  de1  regolamento
  comunitario  n.  2815  espressamente prevede che il controllo sulle
  designazioni  d'origine,  di  cui si tratta, venga effettuato dagli
  Stati membri "nelle imprese di condizionamento interessate" come e'
  ovvio,   dato  che  solo  in  questo  modo  si  puo'  garantire  la
  corrispondenza,  tra  l'altro, tra le designazioni di origine degli
  oli aquistati e quelle degli oli che escono dall'impresa.
    Merita  appena  di  essere  sottolineato  che nessun argomento in
  favore  della  competenza statale puo' trarsi dalla circostanza che
  lo stesso art. 5 citato riporta il compito dei controlli agli Stati
  membri;  e' ovvio, infatti, che tale disposizione non ha affatto il
  senso  di  imporre  una  particolare competenza statale nel diritto
  interno, ma solo il senso di fare riferimento, per l'individuazione
  in  concreto  dell'autorita'  competente,  al  diritto  interno dei
  singoli Stati membri, secondo i criteri interpretativi e i principi
  gia'  stabiliti  da codesta ecc.ma Corte costituzionale tra l'altro
  nella  sentenza del 24 aprile 1996, n. 126 in un caso relativo alla
  circolazione  dei  prodotti  di  agricoltura  biologica  per  molti
  aspetti  simile al caso presente, e che pure vedeva impegnata quale
  parte anche la ricorrente provincia.
    D'altronde lo stesso regolamento ministeriale qui impugnato nella
  disposizione  del comma 3 nelle altre disposizioni prevede, ed anzi
  presuppone,  la  competenza  regionale e delle province autonome in
  materia.  Infatti,  l'art. 1,  comma 1, detta norme integrative del
  regolamento   comunitario  in  relazione  al  coordinamento,  delle
  attivita'  di controllo "sulle imprese di condizionamento degli oli
  extra  vergini di oliva riconosciute dalle regioni e dalle province
  autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1",
  del regolamento comunitario.
    Spettando  pacificamente  alle  regioni  il  riconoscimento delle
  imprese,  la  riserva  allo  stesso  Ministero  della  attivita' di
  controllo risulta del tutto incongrua.
    Attribuendo  al  Ministero  dalla  politiche agricole e forestali
  funzioni  di  verifica in loco in materia di competenza provinciale
  la  disposizione  impugnata  viola anche il divieto esplicito posto
  dall'art 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266,
  secondo il quale "nelle materie di competenza propria della regione
  o  delle province autonome di Trento e di Bolzano la legge non puo'
  attribuire  agli  organi  statali funzioni amministrative, comprese
  quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di
  violazioni  amministrative,  diverse da quelle spettanti allo Stato
  secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione".
    Nei  termini  esposti,  la  sottrazione  di competenza fatta alla
  ricorrente  provincia  sarebbe costituzionalmente illegittima anche
  se  fatta  con atto legislativo (fonte alla quale infatti la citata
  norma  di  attuazione  si  riferisce);  a maggiore ragione, essa e'
  arbitraria   ed   illegittima   in  quanto  contenuta  in  un  atto
  regolamentare,  il  quale  puo'  avere  la sola funzione di rendere
  intanto   possibile   l'applicazione   concreta   della   normativa
  comunitaria,  ma  non  certo  quella  di  ridefinire  il riparto di
  compiti  tra  lo  Stato  e  la  provincia  autonoma di Trento, come
  definito nella Costituzione e nello statuto.
    Solo   quale  corollario  paradossale  si  noti  che  secondo  la
  disposizione  qui  impugnata il Ministero dovrebbe valersi, i fini,
  della svolgimento dei controlli, dell'Agecontrol. Ma tale struttura
  risulta  posta  in  liquidazione dal decreto legislativo n. 143 del
  1997.  Essere in liquidazione comporta la provvisoria sopravvivenza
  al  fine  di  chiudere i rapporti pendenti, e sembra palese che non
  puo'  una  norma  regolamentare  attribuire  compiti  nuovi  ad una
  struttura  di  cui  il  legislatore  ha  stabilito  che continua ad
  esistere solo per definire le attivita' in atto.
    Ugualmente  invasivo  ed illegittimo risulta l'altro disposto del
  comma  3  dell'art. 1,  ai sensi del quale, come detto "con decreto
  del   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  ...  sono
  stabilite le modalita' di attuazione del presente comma".
    In  primo  luogo,  e'  chiaro che tale disposizione presuppone la
  competenza  statale  ai controlli, sopra contestata, sicche' venuta
  meno   quella,   viene   necessariamente   meno   anche  il  potere
  ministeriale.
    In  secondo  luogo,  ove  riferito  la competenza provinciale, un
  simile   potere  normativo  ministeriale  da  un  lato  usurperebbe
  competenze  normative proprie della ricorrente provincia autonoma e
  consistenti    nella    disciplina    della    propria    attivita'
  amministrativa, dall'altro completamente esulerebbe dal sistema dei
  rapporti  tra  atti statali ed atti provinciali, quale disciplinato
  dallo  Statuto  e precisato dalle citate norme di attuazione di cui
  al  decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; non essendo ne' atto
  legislativo  ne'  altro  atto  comunque abilitato ad intervenire in
  tale  sistema  di rapporti, e non essendo in particolare neppure un
  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  (se  lo  fosse,  mancherebbe
  comunque  di  fondamento  legislativo,  e  sarebbe  arbitrariamente
  sfidato alla competenza del singolo Ministro).